STATUTO
ART. 4 - Patrimonio e concorso
al Patrimonio
4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell’atto costitutivo.
Tale Patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del Patrimonio.
4.2 I redditi del Patrimonio ed ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
4.3 Per concorso al Patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui Organi spetta determinarne la destinazione.
ART. 5 - Organi e Uffici della Fondazione
5.1 Sono Organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Comitato Esecutivo, ove istituito,
- il Presidente,
- il/i Vice Presidente/i,
- il Collegio dei Revisori.
5.2 Il Segretario Generale coordina e sovrintende gli uffici della Fondazione.
ART. 6 - Collegio dei Fondatori
6.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
6.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:
a) venga presentato da un Fondatore,
b) concorra al Patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore al dieci percento del Patrimonio netto della Fondazione e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila).
Il Collegio dei Fondatori può, con delibera adottata all’unanimità, conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.
6.3 I Fondatori, come sopra individuati, costituiscono il Collegio dei Fondatori.
6.4 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:
a) determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto infra previsto all’articolo 9;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione come segue:
- 4/5 (quattro/quinti), per scelta diretta, arrotondati per difetto, compreso il Presidente;
- 1/5 (un/quinto), arrotondato per eccesso, su designazione della Associazione Compagnia delle Opere Alto Milanese, che presenterà una lista di nomi pari a 3 volte i nominativi da designare, anche nei casi previsti al successivo articolo 9.4;
c) formulare e definire gli indirizzi delle attività della Fondazione e valutare risultati della medesima;
d) nominare i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
f) attribuire a terzi la qualifica di Fondatore;
g) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
h) deliberare la estinzione dell’Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del Patrimonio.
ART. 7 - Esclusione e recesso dei Fondatori
7.1 Il Collegio dei Fondatori delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti l’esclusione dei Fondatori per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.
7.2 Nel caso di Enti e di Persone Giuridiche l’esclusione è automatica nel caso di estinzione dell’ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.
L’accertamento dei suddetti eventi spetta al Collegio dei Fondatori.
7.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né rivendicare diritti sul suo Patrimonio.
ART. 8 - Collegio dei Fondatori - Adunanze: convocazione e quorum - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
8.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte l’anno nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Si potrà intervenire al Collegio mediante mezzi di telecomunicazione.
8.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviati dal Presidente della Fondazione a ciascun membro del Collegio stesso e del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno ventiquattro ore di preavviso.
Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri con l’indicazione delle materie da trattare.
8.3 Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
8.4 L’adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione è valida, in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.
La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
8.5 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
8.6 Le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.
8.7 Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.
8.8 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell’adunanza.
8.9 Le decisioni del Collegio dei Fondatori possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'individuazione dei Fondatori legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei Fondatori alla data dell'inizio della procedura.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun Fondatore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti Fondatori che rappresentino la maggioranza.
Dai documenti sottoscritti dai Fondatori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Fondatori, Amministratori e Revisori, indicando:
- i Fondatori favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Fondatori.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della Fondazione relativi alla formazione della volontà dei Fondatori devono essere conservati agli atti della Fondazione.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
Le decisioni dei Fondatori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Collegio dei Fondatori.
La procedura della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto di cui al presente articolo non può essere adottata per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.
4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell’atto costitutivo.
Tale Patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità, legati, donazioni, con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del Patrimonio.
4.2 I redditi del Patrimonio ed ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
4.3 Per concorso al Patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, ai cui Organi spetta determinarne la destinazione.
ART. 5 - Organi e Uffici della Fondazione
5.1 Sono Organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Comitato Esecutivo, ove istituito,
- il Presidente,
- il/i Vice Presidente/i,
- il Collegio dei Revisori.
5.2 Il Segretario Generale coordina e sovrintende gli uffici della Fondazione.
ART. 6 - Collegio dei Fondatori
6.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo.
6.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:
a) venga presentato da un Fondatore,
b) concorra al Patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore al dieci percento del Patrimonio netto della Fondazione e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila).
Il Collegio dei Fondatori può, con delibera adottata all’unanimità, conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.
6.3 I Fondatori, come sopra individuati, costituiscono il Collegio dei Fondatori.
6.4 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:
a) determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione conformemente a quanto infra previsto all’articolo 9;
b) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione come segue:
- 4/5 (quattro/quinti), per scelta diretta, arrotondati per difetto, compreso il Presidente;
- 1/5 (un/quinto), arrotondato per eccesso, su designazione della Associazione Compagnia delle Opere Alto Milanese, che presenterà una lista di nomi pari a 3 volte i nominativi da designare, anche nei casi previsti al successivo articolo 9.4;
c) formulare e definire gli indirizzi delle attività della Fondazione e valutare risultati della medesima;
d) nominare i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
f) attribuire a terzi la qualifica di Fondatore;
g) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
h) deliberare la estinzione dell’Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del Patrimonio.
ART. 7 - Esclusione e recesso dei Fondatori
7.1 Il Collegio dei Fondatori delibera con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti l’esclusione dei Fondatori per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.
7.2 Nel caso di Enti e di Persone Giuridiche l’esclusione è automatica nel caso di estinzione dell’ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.
L’accertamento dei suddetti eventi spetta al Collegio dei Fondatori.
7.3 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né rivendicare diritti sul suo Patrimonio.
ART. 8 - Collegio dei Fondatori - Adunanze: convocazione e quorum - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
8.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno due volte l’anno nel luogo indicato nell’avviso di convocazione. Si potrà intervenire al Collegio mediante mezzi di telecomunicazione.
8.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviati dal Presidente della Fondazione a ciascun membro del Collegio stesso e del Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno ventiquattro ore di preavviso.
Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a istanza di almeno un terzo dei membri con l’indicazione delle materie da trattare.
8.3 Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire alla adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
8.4 L’adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione è valida, in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.
La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
8.5 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
8.6 Le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.
8.7 Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.
8.8 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell’adunanza.
8.9 Le decisioni del Collegio dei Fondatori possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'individuazione dei Fondatori legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei Fondatori alla data dell'inizio della procedura.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun Fondatore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti Fondatori che rappresentino la maggioranza.
Dai documenti sottoscritti dai Fondatori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Fondatori, Amministratori e Revisori, indicando:
- i Fondatori favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Fondatori.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della Fondazione relativi alla formazione della volontà dei Fondatori devono essere conservati agli atti della Fondazione.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
Le decisioni dei Fondatori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Collegio dei Fondatori.
La procedura della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto di cui al presente articolo non può essere adottata per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.
ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede
ART. 2 - Scopi
ART. 3 - Attività; strumentali al perseguimento degli scopi
ART. 4 - Patrimonio e concorso al Patrimonio
ART. 5 - Organi della Fondazione
ART. 6 - Collegio dei Fondatori
ART. 7 - Esclusione e recesso dei Fondatori
ART. 8 - Collegio dei Fondatori - Adunanze: convocazione e quorum - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
ART. 9 - Consiglio di Amministrazione
ART. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
ART. 11 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum delle riunioni - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
ART. 12 - Comitato Esecutivo
ART. 13 - Presidente
ART. 14 - Vice Presidente
ART. 15 - Il segretario Generale
ART. 16 - Collegio dei Revisori
ART. 17 - Comitato Scientifico
ART. 18 - Esercizio finanziario
ART. 19 - Clausola arbitrale
ART. 20 - Estinzione
ART. 21 - Norma Finale
ART. 2 - Scopi
ART. 3 - Attività; strumentali al perseguimento degli scopi
ART. 4 - Patrimonio e concorso al Patrimonio
ART. 5 - Organi della Fondazione
ART. 6 - Collegio dei Fondatori
ART. 7 - Esclusione e recesso dei Fondatori
ART. 8 - Collegio dei Fondatori - Adunanze: convocazione e quorum - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
ART. 9 - Consiglio di Amministrazione
ART. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
ART. 11 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum delle riunioni - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
ART. 12 - Comitato Esecutivo
ART. 13 - Presidente
ART. 14 - Vice Presidente
ART. 15 - Il segretario Generale
ART. 16 - Collegio dei Revisori
ART. 17 - Comitato Scientifico
ART. 18 - Esercizio finanziario
ART. 19 - Clausola arbitrale
ART. 20 - Estinzione
ART. 21 - Norma Finale













