STATUTO


ART. 09 - Consiglio di Amministrazione
9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da cinque a quindici.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
9.2 Il numero dei Consiglieri viene determinato dal Collegio dei Fondatori, che nomina il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 6.4 sub a) del presente Statuto.
9.3 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
9.4 Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, il Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano di età ne promuove la sostituzione secondo le modalità di cui all’articolo 6.4 sub b) entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi.
Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.
9.5 Qualora il titolare del potere di nomina o designazione non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
10.2 In particolare provvede a:
-        nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri uno o più Vice Presidente/i. Nel caso di più Vice Presidenti uno di essi sarà Vicario;
-        predisporre il Bilancio Preventivo unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell’anno successivo, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
-        predisporre il Bilancio Consuntivo accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
-        deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e alla alienazione di beni immobili, salvo non costituisca trasformazione patrimoniale;
-        proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
-        nominare un Segretario Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni e la durata dell’incarico e determinandone la retribuzione;-       svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente Statuto.
- ssvolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente Statuto.
10.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali funzioni al Presidente con le modalità e nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

ART. 11 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum delle riunioni - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, ovvero a richiesta del Collegio dei Revisori, con avviso spedito con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.
11.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
11.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, la presenza alle riunioni potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.5 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei Consiglieri.
In ogni caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori e Revisori, indicando:
- Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.



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