STATUTO


ART. 12 - Comitato Esecutivo
12.1 Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto dal Presidente, o da un suo delegato tra i componenti il Comitato, e da due a sei Consiglieri di Amministrazione designati dal Consiglio stesso; al Comitato Esecutivo assistono i Revisori.
12.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
12.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l’indicazione delle materie da trattare.
12.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l’invio con strumenti telematici della relativa verbalizzazione per l’approvazione. Le deliberazioni vengono riportate sull’apposito libro verbale.

ART. 13 - Presidente
13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove istituito, e cura l’esecuzione degli atti deliberati.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
13.2 Il Presidente in caso di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione.
13.3 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, Enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

ART. 14 - Vice Presidente
14.1 Il/i Vice Presidente/i è/sono nominato/i dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
Nel caso di più Vice Presidenti, uno tra essi sarà Vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
14.2 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o del Vice Presidente Vicario, qualora siano nominati più Vice Presidenti, basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
ART. 15 - Il Segretario Generale
15.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione di norma nella prima riunione successiva alla sua elezione a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Presidente.
Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
Qualora ricorrano gravi motivi il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare il Segretario Generale.
15.2 Il Segretario Generale:
(a) dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di Bilancio l’attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
(b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
(c) cura la gestione amministrativa ed economico-contabile;
(d) è responsabile del personale;
(e) provvede in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo all’assunzione del personale e a tutto quanto relativo ad esso;
(f) redige la proposta di Bilancio Preventivo e le relative variazioni, il Conto Economico e il Bilancio Consuntivo;
(g) sovrintende alla realizzazione del programma annuale di attività;
(h) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
(i) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo gli eventuali incarichi di consulenza esterna;
(j) propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
(k) esercita tutte le funzioni allo stesso conferite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - Collegio dei Revisori
16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori e scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
16.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Bilancio Consuntivo redigendo su quest’ultimo apposita Relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio inoltre ha il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto della attività della Fondazione.
Il Collegio inoltre ha il compito di vigilare sulla conformit alla Legge ed allo Statuto della attivit della Fondazione.
16.3 Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
16.4 I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e del Comitato Esecutivo.

ART: 17 - Comitato Scientifico
17.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, con funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica in merito alla attività della Fondazione. Al Comitato Scientifico potrà essere affidato il coordinamento delle attività di ricerca scientifica.
17.2 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e i suoi membri devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.
I membri del Comitato Scientifico sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza.

ART. 18 - Esercizio finanziario
18.1 L’Esercizio Finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
18.2 Il Collegio dei Fondatori:
(a) entro il 30 novembre di ogni anno approva il Bilancio Preventivo dell’anno successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Detto Bilancio Preventivo, unitamente ad una relazione sulle attività della Fondazione contenente le linee generali, gli obiettivi e i programmi dell’anno successivo, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza di discussione;
(b) entro il 30 maggio dell’anno successivo approva il Bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Detto Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione Sociale predisposte dal Consiglio di Amministrazione nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza di discussione.
18.3 Gli Organi della Fondazione nell’ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato.
18.4 Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati nel Bilancio Preventivo debbono essere ratificati dal Collegio dei Fondatori.
18.5 E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ART. 19 - Clausola arbitrale
19.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
19.2 Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo equità.
19.3 La sede dell’arbitrato sarà Busto Arsizio.

ART. 20 - Estinzione
20.1 La durata della Fondazione è illimitata.
20.2 La Fondazione si estingue con delibera del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.
20.3 In caso di estinzione il Patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 21 - Norma Finale
21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni.


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